Diritto Civile

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - FORMA - Cassazione civile sez. III 06.04.1983 n.2409


Il contratto di compravendita di imbarcazioni a vela di stazza inferiore a 25 tonnellate può anche concludersi con una stretta di mano.
Per il contratto di compravendita di imbarcazioni a vela di stazza inferiore alle venticinque tonnellate non è necessaria la forma scritta, trattandosi di imbarcazioni rientranti nella categoria delle navi minori a norma dell'art. 249, comma 2 c.nav. Pertanto, le eventuali irregolarità formali della scrittura non determinano la nullità o il mancato perfezionamento della compravendita conclusa nel momento stesso in cui le parti abbiano manifestato verbalmente il consenso al trasferimento della proprietà del natante, mentre la consegna di documenti con intestazione errata può comportare inesatto adempimento di una delle obbligazioni del venditore, inerenti alla trascrizione del passaggio di proprietà nei registri marittimi, che, per le navi minori, si esegue in base a dichiarazione dell'alienante con firma autenticata.