Diritto Tributario

AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONDIZIONI - Cassazione civile sez. trib. 20.02.2013 n.4152

«Nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2000, n. 383, articolo 4 (che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attivita' commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi) , "Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 111 (in materia di IRPEG) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1912, articolo 4, (in materia di IVA ) - come modificati, con evidente finalita' antielusiva, dal Decreto Legislativo n. 460 del 1991, articolo 5, - a condizione non solo dell'inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel Decreto Legislativo n. 460 cit., articolo 5, ma anche dell'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attivita' si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. 11456/10).

Non e' affatto sufficiente, pertanto, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, ne' la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, ne' la conformita' dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica (con eventuale applicazione di diverse disposizioni tributarie specifiche).

Anche le associazioni senza fine di lucro possono, di fatto, svolgere attivita' di tipo commerciale, come si evince dall'articolo 111, comma 2 cit. T.U.I.R., nel testo vigente ratione temporis; in altri termini, gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalita', che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attivita' svolte in concreto (v. Cass. 15321/2002 e Cass. 16032/2005).»