Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell'ordinamento forense), i parametri si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
- DECRETO 10 MARZO 2014 N. 55 -