Diritto Tributario


LA RISCOSSIONE

RISCOSSIONE COATTIVA - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - NULLITA' DELLE SOLE CARTELLE EMESSE IN RELAZIONE A RUOLI CONSEGNATI DAL 1° GIUGNO 2008 - INFONDATEZZA - Corte Costituzionale 27.02.2009 n.58

E' stata dichiarata infondata in riferimento agli artt.3, 23, 24, 97 e 111 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 36, comma 4ter, del d.l. n.248 del 2007, convertito con modificazioni nella legge n.31 del 2008, nella parte in cui nel prevedere che la cartella di pagamento di cui all'art.25 del DPR n. 602 del 1973, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce tuttavia che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.

La Corte ha escluso che fosse violato
a) l'art.3 Cost., con riferimento alla (erroneamente) asserita natura retroattiva della norma, non essendo manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma;
b) l'art.23 Cost., perchè non viene imposta una nuova imposta, una nuova prestazione e, comunque, non esite un principio di irretroattività della legge tributaria fondato sul predetto parametro;
c) gli artt.24 e 111 Cost. in quanto la norma censurata sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da esso indicato;
d) l'art.97 Cost., il quale non impone la scelta di un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento.