Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della
legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (tra varie, Cass. 5 dicembre 2014, n. 23756; 28 giugno 2012, n.10806).
FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015
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