Diritto Tributario


PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DI APPELLO

GIUDIZIO DI APPELLO - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - Deduzione solo in appello - Inammissibilita' - Deduzione e prova documentale della circostanza da parte dell'Ufficio - Ammissibilità - Cassazione civile sez. trib. 07.06.2013 n.14486

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l'Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle non erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).

FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015