Diritto Tributario


PROCESSO TRIBUTARIO -

PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DI APPELLO - NECESSITA' DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE PER GLI UFFICI - NON SUSSISTE - Cassazione civile Sez. Unite. 14.01.2005 n.604

La disposizione dell'art. 52.2, d.lg. 546/92, secondo cui "gli uffici periferici del dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio", non è applicabile in relazione alle agenzie delle entrate cui il d.lg. 300/99, che ha soppresso gli uffici ed organi ministeriali ai quali il citato art. 52 fa riferimento, ha attribuito la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferito i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia (art. 57). Si deve cioè escludere che il citato art. 52 comma 2 ponga condizionamenti al diritto delle agenzie, di impugnare in appello le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli..

FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015

Per saperne di piu':

Cassazione civile Sez. Unite. 14.01.2005 n.604