Diritto Tributario


PROCESSO TRIBUTARIO -

GIUDIZIO DI APPELLO - Domanda giudiziale - Variazioni puramente quantitative, in appello, del "petitum" necessariamente ricollegate all'evento inizialmente dedotto - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - CONDIZIONI - Cassazione civile sez.trib. 23.05.2014 n.11470

In tema di impugnazione di sanzioni tributarie, non costituisce domanda nuova, ed è, pertanto, proponibile in sede di gravame, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la mera variazione quantitativa del "petitum" dipendente da una normativa sopravvenuta o da un evento, parimenti sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, perché qualificata come "novum" in appello, la richiesta di riduzione della misura della sanzione tributaria in conseguenza dello "ius superveniens" rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005).

FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015

Per saperne di piu':

Cassazione civile sez. trib. 23.05.2014 n.11470