Diritto Tributario


PROCESSO TRIBUTARIO -

GIUDIZIO DI APPELLO - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - Deduzione solo in appello - Inammissibilita' - Cassazione civile sez. trib. 06.08.2014 n.17645

In tema di contenzioso tributario, il contribuente che, avendo impugnato l'avviso di accertamento per motivi di merito, in secondo grado ne lamenti l'illegittimità per intervenuta presentazione dell'istanza ex art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deduce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria e propone un'eccezione non rilevabile d'ufficio, che è inammissibile, in quanto ricade nel divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..

FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015

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Cassazione civile sez. trib. 06.08.2014 n.17645