In tema di contenzioso tributario, il contribuente che, avendo impugnato l'avviso di accertamento per motivi di merito, in secondo grado ne lamenti l'illegittimità per intervenuta presentazione dell'istanza ex art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deduce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria e propone un'eccezione non rilevabile d'ufficio, che è inammissibile, in quanto ricade nel divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..
FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015
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