Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore, stante la natura di "giudizio chiuso" riconosciuta al grado di rinvio.
FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2015
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