Diritto Tributario

PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - DINIEGO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - TAR Trieste 13 maggio 2013 n.286.

« Il diniego di accertamento con adesione è impugnabile dinanzi al giudice tributario territorialmente competente. Ciò è confermato non solo dall'inserimento, nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, d.lg. n. 546 del 1992, del "diniego o (del) la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari" (lett. h), ma anche e soprattutto dalla previsione contenuta nell'art. 12 comma 1, d.lg. n. 218 del 1997, secondo la quale "il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione". Sarebbe, invero, illogico ritenere che la giurisdizione della Commissione tributaria provinciale, pacificamente sussistente in relazione all'impugnazione dell'atto rispetto al quale può essere presentata istanza di accertamento con adesione, possa venire disattesa per l'impugnazione del diniego dell'accertamento con adesione ovvero di un atto riconducibile alla medesima complessa sequela procedimentale.Il principio della concentrazione delle tutele che costituisce mezzo imprescindibile al fine dell'attuazione del principio costituzionale del giusto processo, nell'accezione di processo a ragionevole durata, porta invero a ritenere manifestamente illogico, nonché in contrasto con gli art. 3 e 24 cost. che atti afferenti ad un medesimo procedimento vengano sottoposti in parte al giudizio del giudice tributario e in parte a quello del giudice amministrativo, con l'incongrua conseguenza di comportare una sostanziale dilatazione della medesima lite innanzi a due diversi plessi giurisdizionali.»


FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014