Diritto Tributario

LITISCONSORZIO NECESSARIO E FACOLTATIVO - Cassazione civile sez. trib.15.06.2010 n.14378

«Nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dall'art. 14 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rappresentata dall'atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal comma 3 del medesimo art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l'impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. E soltanto a quest'ultima ipotesi che si riferisce la previsione del comma sesto dell'art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l'atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio nel quale più contribuenti avevano proposto ricorso cumulativo avverso il rigetto delle rispettive richieste di rimborso dell'Irap). .»


FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014