Diritto Tributario

FRODI CAROSELLO - Cassazione civile sez. trib.18.06.2014 n.13800

«In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui all'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, opera quale "jus superveniens" con efficacia retroattiva "in bonam partem", ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8. Ne consegue che ai soggetti già coinvolti nelle "frodi carosello" non è più contestabile la deducibilità dei costi poiché i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti.»


FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014