Diritto Tributario

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ESENZIONI IN GENERE - BENEFICIO PRIMA CASA - Cassazione civile sez. trib. 05.09.2014 n.18770

«In tema di beneficio prima casa, il fatto che il contribuente, pur avendolo richiesto tempestivamente, non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, per fatto del Comune e/o di terzi, non può tradursi nella perdita del beneficio fiscale, ostandovi il principio di unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica. Tale principio, infatti, nell'esigere una saldatura temporale tra la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed inserimento in quella del comune di nuova residenza, comporta che la decorrenza del trasferimento di residenza va stabilita con riferimento alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, dandosi la prevalenza, ai fini in discorso, al dato fattuale su quello anagrafico, decisivo, invece, quando si tratta di stabilire, ad altri fini, l'effettiva residenza del soggetto.»


FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014