Diritto Tributario

IL PROCESSO TRIBUTARIO

PROCESSO TRIBUTARIO - PRECLUSIONI PROCESSUALI - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE IN APPELLO - SUSSISTE ANCHE A CARICO DELL'UFFICIO - Cassazione civile sez. trib. 07 maggio 2014, n. 9810.

«...In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto. (Nella specie, concernente la rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro in relazione ad un contratto di acquisto di azienda, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto correttamente effettuata la rettifica del valore di avviamento dell'azienda sulla base di coefficienti di redditività diversi da quelli recepiti nell'atto impositivo e menzionati esclusivamente nell'atto di appello)...»

FONTE: Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24