Diritto Tributario

IL PROCESSO TRIBUTARIO

RICORSO IN CASSAZIONE - VIZIO DI CUI ALL'ART.360 CPC NN.3 E 5 - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.42 DPR 600/73 E OMESSA O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE -NON SUSSISTE - Cassazione civile sez. trib. 13 giugno 2014 n.13473.

«...l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, quando questi ultimi, puntualmente indicati, siano già a conoscenza del destinatario (tra varie, Cass., ord. 15 marzo 2013, n. 9032; 25 marzo 2011, n. 6914). Là dove non è richiesta l'indicazione, nell'avviso, ai fini della sufficienza della sua motivazione, delle fonti di convincimento, che attengono al piano, logicamente e cronologicamente successivo, della prova. E ciò in quanto la funzione della motivazione sta nell'esigenza di garantire da una parte alla società interessata di conoscere le giustificazioni degli atti per poter difendere i propri diritti e verifìcare se la decisione sia fondata o non e, dall'altra, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità: la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, occorrendo soltanto verificare se essa assolve la funzione di esternare il percorso logico posto a fondamento della decisione.
L'atto amministrativo in generale, del quale quello tributario mutua le forme, in definitiva, è adeguatamente motivato allorquando adempia due finalità concorrenti: consentire l'interpretazione dell'atto e facilitarne il controllo da parte degli interessati e del giudice.
I due profili dell'interpretazione e del controllo, con specifico riguardo all'atto impositivo, vanno coordinati in funzione della verifica dell'adeguata identificazione della fattispecie impositiva e dei presupposti che ne consentono l'applicazione.....»

FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014