Diritto Tributario

IL PROCESSO TRIBUTARIO

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - IVA- ONERE DELLA PROVA - PRIMA SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E POI AL CONTRIBUENTE - Cassazione civile sez. trib. 05 luglio 2013 n.16857

«Una volta che l'Amministrazione ha contestato in modo specifico, anche attraverso presunzioni semplici, i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l'inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ovvero l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, spetta al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l'IVA fornire la prova contraria che l'apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata "realmente" conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa a un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode (fattispecie in cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato l'inesistenza di un'operazione consistita in una consulenza reciproca fra due società i cui soci erano imparentati tra loro).»