«....Nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 36 ter d.p.r. n. 600 del 1973, la mancata comunicazione degli esiti del controllo formale prescritta dal IV comma di quest'ultima disposizione comporta la nullità della consequenziale cartella.........»
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Corte di Cassazione 04.07.2014 n.15311
FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014-2015