Diritto Tributario

LA GIURISPRUDENZA SUL PROCEDIMENTO -IL CONTRADDITTORIO TRA CONTRIBUENTE E FISCO - Corte europea diritti dell'uomo 23.11.2006 n.73053

«...Nelle liti sulle sanzioni fiscali non può escludersi il contraddittorio orale sulle prove. Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo deve ritenersi rivolto non soltanto, in funzione acceleratoria, al Giudice quale soggetto processuale ma anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al Giudice quale interprete della norma processuale e, in ogni caso, rivolto a tutti i protagonisti del processo (ivi comprese le parti, che specie nei processi caratterizzati da una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare per lo scopo della ragionevole durata), senza che la mancata applicabilità della disciplina in materia di equa riparazione al processo tributario possa indurre ad escludere che il precetto sancito dal novellato art. 111 cost. sia applicabile anche al processo tributario Se la Corte ha ritenuto che i requisiti dell'art. 6, par. 1, della Convenzione si estendono ai contenziosi relativi a penalità fiscali, ha escluso dal campo di applicazione di tale disposizione le controversie relative all'imposizione propriamente detta. Tuttavia, non è raro che questi due elementi si trovino combinati in una stessa istanza ed è perciò impossibile distinguere le fasi di una procedura che riguardano un'accusa in materia penale da quelle che hanno un altro oggetto. Adottando un'interpretazione autonoma della nozione di accusa in materia penale attraverso l'applicazione dei criteri Engel, gli organi della Convenzione hanno gettato le basi per un'estensione progressiva dell'applicazione del profilo penale dell'art. 6 ad ambiti che non rientrano formalmente nelle categorie tradizionali del diritto penale, quali le contravvenzioni amministrative, le punizioni per inosservanza della disciplina penitenziaria, le infrazioni doganali, le sanzioni pecuniarie inflitte a fronte della violazione del diritto alla concorrenza e le ammende comminate da giurisdizioni finanziarie. Lo svolgimento di un'udienza pubblica costituisce un principio fondamentale consacrato dall'art. 6, par. 1. Questo principio ricopre un'importanza peculiare in materia penale, in cui deve esservi generalmente un tribunale di prima istanza pienamente conforme ai requisiti dell'art. 6 e in cui colui che è sottoposto a giudizio deve poter legittimamente pretendere di essere sentito e di beneficiare soprattutto della possibilità di esporre oralmente i suoi mezzi di difesa, di ascoltare le deposizioni a carico, d'interrogare e controinterrogare i testimoni. L'applicabilità dell'art. 6 sotto il suo profilo penale deve essere valutata sulla base di tre elementi, che sono talvolta definiti criteri Engel. Occorre anzitutto sapere se il o i testi che definiscono l'infrazione incriminata appartengono, secondo la tecnica giuridica dello Stato convenuto, al diritto penale, al diritto disciplinare o ad entrambi. La natura stessa dell'infrazione rappresenta un elemento di valutazione nonché il grado di severità della sanzione che l'interessato rischia di subire. Il secondo e terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Affinché sia applicabile l'art. 6, è sufficiente che la violazione in causa sia di natura penale o abbia esposto l'interessato ad una sanzione che, per la sua natura e il suo livello di gravità, sia riconducibile in generale alla materia penale. La debolezza relativa della posta in gioco non fa venire meno l'intrinseco carattere penale. Non esiste, nella giurisprudenza della Corte, alcun precedente che consenta di sostenere che la tenuità della sanzione costituisce, in materia fiscale o in altra materia, un fattore decisivo per escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 6 una violazione che rivesta un carattere penale......»

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Corte europea diritti dell'uomo 23.11.2006 n.73053



FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014-2015