PROCESSO CIVILE – LITISPENDENZA – CAUSE IDENTICHE PENDENTI IN GRADI DIVERSI – CONFIGURABILITA' - Cassazione civile SS.UU 12.12.2013 n.27846
«Le Sezioni Unite hanno affermato che quando una stessa causa sia stata proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza pende ormai davanti al giudice dell'impugnazione, non potendo aver luogo la sospensione del processo instaurato per secondo.»