Diritto Civile



ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - FORMA LIBERA - Cassazione civile sez.II 22.02.1995 n.1992

«L'adesione ad una associazione non riconosciuta si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente perviene l'accettazione dell'associazione, fatto del quale il proponente medesimo non può invocare l'invalidità o l'inefficacia per inosservanza, da parte dell'organo associativo competente per legge o per convenzione a deliberare detta accettazione, di eventuali clausole statutarie che di tale organo disciplinano l'attività, atteso che le norme pattizie poste in essere dagli associati tutelano gli interessi di costoro e non anche le posizioni di soggetti estranei all'ente collettivo, quale è appunto il proponente prima che il contratto di adesione sia perfetto ed efficace.»