Diritto Civile



RESPONSABILITA' CIVILE - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE - DIRITTO DI PRECEDENZA - OBBLIGO DI PRUDENZA - SUSSISTE - Cassazione civile sez. VI .22.10.2014 n.22358


«Integra violazione dell'art. 145 codice della strada la condotta dell'automobilista che, pur provenendo da destra, si immette sul altra strada senza avere la possibilità di vedere, a causa della presenza di un cantiere, il sopraggiungere dell'altro veicolo con il quale viene a collisione; tale condotta integra la violazione contestata, rispetto alla quale non rileva la provenienza da destra perché l'eventuale diritto di precedenza non esime dall'obbligo di prudenza.»