NEWS DEL GIORNO

23.06.2016


« Interessanti interventi della Corte di Cassazione.....»



- Cass. 17.06.2016 n.12552."In materia tributaria, il divieto di cui all’art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica esclusivamente ove la cessione dei crediti d’imposta sia l'oggetto del negozio concluso e non anche qualora ne integri un mero effetto, come nell’ipotesi di cessione di azienda, trattandosi di un’eccezione al principio generale della libera cedibilita'dei crediti.".

- Leggi la sentenza integrale: Cass.17.06.2016 n.12552


- Cass. 01.10.2014 n.20704."In tema di i.v.a., qualora siano stati indebitamente eseguiti dei rimborsi a favore di una società, in conseguenza di condotte di reato (nella specie, predisposizione di falsa documentazione di supporto) di uno dei soci-amministratori in concorso con dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, legittimamente quest'ultima può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente rimborsate, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei confronti della società, il cui obbligo è estensibile ai soci, in quanto la responsabilità penale di uno dei soci-amministratori non determina un'interruzione del rapporto organico tra l'amministratore e la società, nel cui interesse si è svolta l'attività, sia pure a titolo provvisorio e per ragioni illecite.".

- Leggi la sentenza integrale: Cass. 01.10.2014 n.20704


- Cass. 13.12.2013 n.27883."Il principio evincibile dall'art. 43 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 1 del d.m. 30 settembre 1997, n. 384 - secondo il quale la notifica all'ufficio dell'atto di cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente, rende tali crediti inopponibili al cessionario - trova applicazione unicamente in relazione alle imposte dirette e non anche in materia di i.v.a. Ne consegue che, per verificare l'ammissibilità della compensazione tra il credito i.v.a. chiesto a rimborso dal contribuente, oggetto di cessione ed il controcredito vantato dall'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla disposizione generale dell'art. 1248, comma 2, c.c., per la quale, nel caso in cui la cessione non sia stata accettata dal debitore, ma a questi solo notificata, è impedita la sola compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione..".

- Leggi la sentenza integrale: Cass. 13.12.2013 n.27883