NEWS DEL GIORNO

13.06.2015


« La Corte di Cassazione si è espressa sull'obbligo del contraddittorio nel procedimento di liquidazione dei tributi in base alla dichiarazione del contribuente...»



«E' interessante segnalare la sentenza del Supremo Collegio dello scorso 10 giugno c.a. n.12023 perchè in essa - allontanandosi dai principi statuiti nelle precedenti decisioni nn.19667/2014, 19668/2014 e 18184/2014 - la Corte ha espresso il convincimento per cui «...in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione "..».; E così la giurisprudenza di legittimità sembra aderire alla tesi prospettata nella sentenza dello scorso gennaio (Cass. sez. VI 14.01.2015 n.527) per cui dovrebbe negarsi un principio generale del contraddittorio necessario operante in ogni ambito del procedimento tributario, dovendo al contrario ritenersi che esso operi nell'ambito di precisi limiti e con specifiche modalità. Merita ricordare, al riguardo, che in precedenza, con l'anzidetta pronuncia del 14.01.2015 n.527, la sezione Tributaria ha posto all'attenzione delle sezioni Unite le ragioni di perplessità derivanti da un eventuale riconoscimento del contraddittorio procedimentale necessario nel procedimento tributario (a) anzitutto perchè sussisterebbero «.. significative incertezze intorno ai limiti di applicazione del principio secondo cui, nella materia tributaria, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, l'Amministrazione sarebbe tenuta, a pena di invalidità dell'atto, ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale "indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva"; (b) in secondo luogo, perchè comunque ... l'eventuale riaftermazione dell'esistenza di un obbligo generale di attivazione del contraddittorio endoprocedimentaie da parte dell'Amministrazione, anche in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente (e quindi, per quanto qui interessa, quando si debba adottare un avviso di accertamento conseguente ad una verifica "a tavolino") postula la precisazione delle concrete modalità di esplicazione del contraddittorio e degli effetti della eventuale inosservanza di tali modalità; precisazione che costituisce questione di massima di particolare importanza, perchè va a toccare ampia parte dell'attività di accertamento tributario, e della quale appare quindi necessario investire le Sezioni Unite, onde prevenire possibili oscillazioni all'interno della giurisprudenza di legittimità.....» Si attende, perciò, con particolare interesse l'intervento delle Sezioni Unite, auspicando potersi giungere alla definitiva risoluzione di ogni questione interpretativa. (KS).»

Per un approfondimento: Corte di Cassazione sez. trib. 10.06.2015 n.12023