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22.11.2013

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - POTERE DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - Cassazione civile sez. trib. 20 novembre 2013 n. 25986

«L'amministrazione finanziaria è abilitata a procedere all'accertamento induttivo se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 d.p.r. n. 600/1973 ovvero dal controllo della completezza, esattezza della veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32 d.p.r. citato e quindi anche mediante questionario: l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate é desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti»