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06.11.2013

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - RESPONSABILITA' DEI SOCI DI SOCIETA' CESSATA - CONDIZIONI - Cassazione civile sez. trib. 21.10.2013 n.23727

«L'art. 36 cit., comma 3, stabilisce che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Alla stregua di detta disposizione, è, dunque, consentito al Fisco di agire in via sussidiaria nei confronti dei soci "prò quota", salvo quanto previsto dal vecchio art. 2456, e dal nuovo art. 2495 c.c. ; per quest'ultima norma, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Orbene, come già evidenziato da questa Corte, dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi, sicchè il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto stesso della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (conf. Cass. 19732/2005 ; 7327/2012 ); tale vicenda (distribuzione attivo e relativa riscossione), infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per il coinvolgimento del socio stesso nel processo, posto che egli, rispetto ai creditori della società, non è debitore in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota; di conseguenza, "la prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte" ( Cass. 7676/2012).»

Cassazione civile sez. trib. 21.10.2013 n.23727